Art. 124 c.p.c. — Interrogazione del sordo e del muto
[1]Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
[2]Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122 ultimo comma.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva