Art. 144 c.p.p. — Incapacita' e incompatibilita' dell'interprete
Non puo' prestare ufficio di interprete, a pena di nullita':
- a)il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e' affetto da infermita' di mente;
- b)chi e' interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- c)chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- d)chi non puo' essere assunto come testimone o ha facolta' di astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero e' stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualita' di interprete puo' essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva