Art. 130 c.p.c.
Redazione del processo verbale
[1]Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.
[2]Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere: di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva