Art. 132 c.p.c.
Contenuto della sentenza
[1]La sentenza e' pronunciata in nome del Re d'Italia e d'Albania Imperatore d'Etiopia.
[2]Essa deve contenere:
- 1)l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
- 2)l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3)le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; ((4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione));
- 5)il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.
[3]La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se lo estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento e' sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento. 125
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 giugno 2009, n. 69
125La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.".
Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 132 su Normattiva