Art. 138 c.p.c. — Notificazione in mani proprie
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[1]L'ufficiale giudiziario puo' sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto.
[2]Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva