Art. 15 c.p.c.
Cause relative a beni immobili
[1]((Il valore delle cause relative a beni immobili e' determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprieta'; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitu'.
[2]Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprieta' controversa, se questa e' determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.
[3]Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile)).
Testo vigente dal 29 novembre 1984, tuttora in vigore · versione 40 su Normattiva