Art. 152 c.p.c.
Termini legali e termini giudiziari
[1]I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
[2]I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva