Art. 153 c.p.c.
Improrogabilita' dei termini perentori
[1]I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.
[2]((La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma)).
Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 132 su Normattiva