Art. 154 c.p.c.
Prorogabilita' del termine ordinatorio
Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva