Art. 16 c.p.c. — Esecuzione forzata
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[1]Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili e di crediti e' competente il pretore.
[2]Per l'espropriazione forzata di cose immobili e' competente il tribunale.
[3]Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione e' competente il tribunale anche relativamente ad esse.
[4]Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il pretore.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 18 luglio 1998 · versione 0 su Normattiva