Art. 16 c.p.c.Esecuzione forzata

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[1]Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili e di crediti e' competente il pretore.

[2]Per l'espropriazione forzata di cose immobili e' competente il tribunale.

[3]Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione e' competente il tribunale anche relativamente ad esse.

[4]Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il pretore.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 18 luglio 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art16 · fonte su Normattiva