Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo civile - In genere - Riforma, tramite decreto delegato, del processo di cognizione di primo grado - Nuova fase introduttiva e di trattazione - Verifiche preliminari del giudice sulla regolarità del contraddittorio - Anticipazione al decreto di fissazione dell'udienza (rispetto all'udienza di prima comparizione), con possibilità di adottare i provvedimenti necessari nonché indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione - Denunciato eccesso di delega - Inconferenza del parametro - Inammissibilità della questione. (Classif. 197001).
È dichiarata inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, prima sez. civ., in riferimento all’art. 77 Cost., dell’art. 171-bis cod. proc. civ. che, nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado – come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022, in forza della legge di delega n. 206 del 2021 – prevede che, ai fini dell’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza, il giudice: a) verifichi la regolarità del contraddittorio; b) emani, se si rende necessario sanare uno dei vizi riscontrati, i provvedimenti conseguenti, differendo, ove occorra, l’udienza; c) indichi alle parti, con il medesimo decreto, le altre questioni rilevate d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Il rimettente, nel muovere le censure per violazione dei criteri di delega, evoca oltre all’art. 76 Cost., anche l’art. 77 Cost., parametro inconferente poiché la disposizione censurata non è stata emanata con decreto-legge. (Precedenti: S. 225/2023 - mass. 45883; S. 171/2023 - mass. 45719; S. 46/2023 - mass. 45418; S. 8/2023 - mass. 45306; S. 259/2022; S. 248/2022 - mass. 45207; S. 198/2021 - mass. 44314).
sentenza 96/2024massima n. 46202 Processo civile - In genere - Riforma del processo di cognizione di primo grado - Previsione di un controllo del giudice anteriore alla prima udienza - Denunciato eccesso di delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 197001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, prima sez. civile, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 171-bis cod. proc. civ. che, nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado – come riformato da d.lgs. n. 149 del 2022 – prevede che, ai fini dell’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza, il giudice verifichi la regolarità del contraddittorio; emani, se si rende necessario sanare uno dei vizi riscontrati, i provvedimenti conseguenti, differendo, ove occorra, l’udienza; indichi alle parti altre questioni rilevate d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Sebbene l’art. 1, comma 5, della legge delega n. 206 del 2021 non faccia specifico riferimento all’emanazione da parte del giudice, prima dell’udienza di comparizione e trattazione, di alcun provvedimento, la disposizione censurata si colloca coerentemente nell’ambito degli altri criteri di delega enucleati dal medesimo comma, in quanto, per un verso, è riconducibile a quello di cui alla lett. i) – che demanda al Governo l’introduzione di norme funzionali ad adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lett. da c) a g), relative agli atti introduttivi e alle memorie – costituendone un naturale sviluppo, perché coessenziale alla realizzazione del meccanismo del deposito delle memorie prima dell’udienza e, per un altro, è volta a realizzare il generale canone della concentrazione processuale sancito dalla lett. a, atteso che è orientata a ridurre le ipotesi di regressione del giudizio dopo il deposito delle memorie integrative. (Precedenti: S. 189/2018; S. 278/2016 - mass. 39281).
sentenza 96/2024massima n. 46204 Processo civile - In genere - Riforma del processo ordinario di cognizione - Decreto di fissazione dell'udienza - Questioni rilevabili d'ufficio che esitano in immediati provvedimenti ordinatori del giudice rispetto a quelle solo segnalate alle parti - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 197001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, prima sez. civile, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 171-bis cod. proc. civ. che, nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado, come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022, prevede un differente trattamento per le questioni rilevabili d’ufficio che possono esitare in provvedimenti ordinatori del giudice volti alla corretta instaurazione del contraddittorio ovvero alla sanatoria di vizi degli atti introduttivi, emanati con il decreto di fissazione dell’udienza, e tutte le altre questioni, parimenti rilevabili d’ufficio, che sono solo indicate alle parti e non decise nel medesimo decreto. Tale diversa regola processuale è giustificata sia per le differenti conseguenze sui tempi di svolgimento del giudizio, sui quali soltanto i primi sono suscettibili di incidere, comportando, di regola, un differimento dell’udienza di trattazione sia in quanto i provvedimenti emessi a seguito delle verifiche preliminari si correlano a questioni spesso “liquide”, con un basso tasso di controvertibilità, mentre le altre questioni rilevabili d’ufficio non tipizzate evocano profili di maggiore controvertibilità tra le parti.
sentenza 96/2024massima n. 46206 Processo civile - In genere - Riforma del processo ordinario di cognizione - Verifiche preliminari del giudice sulla regolarità del contraddittorio - Potere di emanare provvedimenti interlocutori senza previo contraddittorio con le parti - Denunciata violazione del diritto di difesa - Interpretazione adeguatrice - Necessità - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 197001).
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, in riferimento all’art. 24 Cost., dell’art. 171-bis cod. proc. civ., che – nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado, come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – prevede l’emanazione da parte del giudice, con decreto, di provvedimenti di carattere interlocutorio fuori udienza e senza contraddittorio preventivo con le parti, in quanto essa – a seguito dell’interpretazione adeguatrice – non contrasta con il diritto di difesa. In generale, infatti, il giudice, ai sensi dell’art. 175 c.p.c., nell’ambito dei propri poteri di direzione del processo ha il potere di salvaguardare il diritto al contraddittorio fissando un’udienza ad hoc, sia ove se ne ravvisi la necessità in occasione delle verifiche preliminari, prima dell’emanazione del decreto, ovvero quando lo sollecitino le parti cui quest’ultimo è stato comunicato. Qualora detta udienza non venga fissata la realizzazione del contraddittorio è differita all’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., ove, con ordinanza, il giudice dovrà confermare, modificare o revocare il decreto emesso, prendendo in esame le ragioni delle parti. Inoltre detto sistema, per essere compatibile con il principio del contraddittorio, deve essere ricostruito nel senso che, nel caso in cui la parte abbia chiesto la fissazione dell’udienza e il giudice abbia disatteso tale istanza, quest’ultimo non può, rimasto inadempiuto l’ordine, assumere i provvedimenti “sanzionatori” in chiave processuale se conferma la propria decisione all’udienza di trattazione, in quanto la parte diligente non può rischiare di veder compromesso, con una decisione processuale di absolutio ad instantia o estinzione del giudizio, il diritto a conseguire il bene della vita, scopo ultimo del processo, senza che sia tenuta, per evitarlo, a conformarsi a un ordine giudiziale che ha rappresentato all’autorità giudiziaria di non condividere.
sentenza 96/2024massima n. 46413