Art. 171-ter c.p.c.
Memorie integrative
Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:
- 1)almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonche' precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia' proposte. Con la stessa memoria l'attore puo' chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza e' sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
- 2)almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ((o delle eccezioni)) nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonche' indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; 178
- 3)almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria. 171 173
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
171con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizio
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
173con decorrenza dal 28 febbraio 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
178Testo vigente dal 26 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 183 su Normattiva