Art. 185-bis c.p.c. — Proposta di conciliazione del giudice
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Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
Testo vigente dal 21 agosto 2013 al 18 ottobre 2022 · versione 150 su Normattiva