Art. 188 c.p.c. — Attivita' istruttoria del giudice
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Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva