Art. 188 c.p.c.Attivita' istruttoria del giudice

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022. Leggi il testo vigente →

Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art188 · fonte su Normattiva