Art. 202 c.p.c.Tempo, luogo e modo dell'assunzione

[1]Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non puo' assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione.

[2]Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art202 · fonte su Normattiva