Art. 203
Assunzione dei mezzi di prova
[1]Se nel giorno in cui entra in vigore il codice non e' ancora fissata l'assunzione di un mezzo di prova ammesso, il giudice istruttore provvede anche d'ufficio per l'assunzione a norma del codice, dopo che le parti hanno adempiuto quanto e' prescritto negli articoli 198 e 199.
[2]Se nel giorno in cui entra in vigore il codice e' fissata o e' in corso l'assunzione di un mezzo di prova, il giudice delegato, che appartiene all'ufficio giudiziario competente per la causa, assume le funzioni e i poteri del giudice istruttore, e le parti adempiono guanto e' prescritto nell'articolo 198.
[3]Nel caso previsto nel comma precedente, il giudice o il pretore delegato all'assunzione di un mezzo di prova, quando non appartiene all'ufficio giudiziario competente per la causa, esercita i poteri previsti negli articoli 202 e seguenti del codice, e puo', inoltre, concedere proroghe del termine per l'assunzione della prova fino a tre mesi dal giorno in cui il codice entra in vigore.
[4]Le perizie disposte prima dell'entrata in vigore del codice sono eseguite a norma della legge precedente, ma alle eventuali ulteriori indagini tecniche necessarie nel processo, anche per rinnovazione di quelle gia' eseguite, e alla sostituzione del perito si applicano le disposizioni degli articoli 192 e seguenti del codice.
[5]In ogni caso rimangono fermi gli effetti delle decadenze verificatisi prima del giorno in cui il codice entra in vigore.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva