Art. 205 c.p.c. — Risoluzione degli incidenti relativi alla prova
Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva