Art. 209 c.p.c. — Chiusura dell'assunzione
Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati gia' raggiunti, la ulteriore assunzione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva