Art. 211 c.p.c. — Tutela dei diritti del terzo
[1]Quando l'esibizione e' ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione puo' disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi.
[2]Il terzo puo' sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva