Art. 262 c.p.c.
Poteri del giudice istruttore
[1]Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore puo' sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla localita'.
[2]Puo' anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se e' possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva