Art. 212 c.p.c.Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

[1]Il giudice istruttore puo' disporre che, in sostituzione dell'originale, si esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento.

[2]Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell'interessato, puo' disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinche' lo assista.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art212 · fonte su Normattiva