Art. 23 c.p.c.
Foro per le cause tra soci e tra condomini
[1]Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini ((, ovvero tra condomini e condominio,)), il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
[2]Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della societa' o del condominio, purche' la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
Testo vigente dal 18 giugno 2013, tuttora in vigore · versione 148 su Normattiva