Art. 245 c.p.c. — Ordinanza di ammissione
[1]Con l'ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.
[2]La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva