Art. 165
[1]La prova testimoniale puo' essere dedotta oralmente o per iscritto.
[2]Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nell'ordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi. Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova.
[3]La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria.
[4]Egli pero' puo' chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine articolarli.
[5]Il termine per fare gli esami e' di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore. Il termine puo' essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti, che devono all'uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessita' della proroga.
[6]Nessuna proroga potra' mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato.
[7]Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art. 180 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.
[8]I testimoni sono citati per biglietto.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti