Art. 252 c.p.c.Identificazione dei testimoni

[1]Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternita', l'eta' e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinita', affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.

[2]Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilita' del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art252 · fonte su Normattiva