Art. 254 c.p.c.
Confronto dei testimoni
Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o piu' testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, puo' disporre che essi siano messi a confronto.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva