Art. 26-bis c.p.c.Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti

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[1]((Quando il debitore e' una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti e' competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

[2]Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti e' competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.)) 144

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

144

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Testo vigente dal 11 novembre 2014 al 24 dicembre 2021 · versione 155 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art26bis · fonte su Normattiva