Art. 263 c.p.c. — Presentazione e accettazione del conto
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[1]Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso.
[2]Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne da' atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non e' impugnabile e costituisce titolo esecutivo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 26 novembre 2024 · versione 0 su Normattiva