Art. 278 c.p.c. — Condanna generica - Provvisionale
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[1]Quando e' gia' accertata la sussistenza di un diritto, ma e' ancora controversa la quantita' della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, puo' limitarsi a pronunciare con sentenza parziale la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.
[2]In tal caso il collegio, con la stessa sentenza parziale e sempre su istanza di parte, puo' altresi' condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva