Art. 281 c.p.c.
Rinnovazione di prove davanti al collegio
Quando ne ravvisa la necessita', il collegio, anche d'ufficio, puo' disporre la riassunzione davanti a se' di uno o piu' mezzi di prova.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva