Art. 296 c.p.c.
Sospensione su istanza delle parti
((Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo)).
Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 132 su Normattiva