Art. 298 c.p.c.
Effetti della sospensione
[1]Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
[2]La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva