Art. 30 c.p.c.
Foro del domicilio eletto
Chi ha eletto domicilio ((a norma dell'art. 47 del codice civile)) puo' essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.
Testo vigente dal 10 giugno 1942, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva
Apro la norma…
Foro del domicilio eletto
Chi ha eletto domicilio ((a norma dell'art. 47 del codice civile)) puo' essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.
Testo vigente dal 10 giugno 1942, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1940
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art30 · fonte su Normattiva