Art. 301 c.p.c.
Morte o impedimento del procuratore
[1]Se la parte e' costituita a mezzo di procuratore, il processo e' interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.
[2]In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.
[3]Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva