Art. 314 c.p.c. — Costituzione delle parti
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[1]Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 312 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.
[2]Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva