Art. 315 c.p.c.Prima udienza

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[1]Nella prima udienza la parte attrice, quando occorre, deve chiarire i fatti e l'oggetto della domanda, proponendo i mezzi di prova e producendo i documenti; la parte convenuta deve proporre le sue difese, eccezioni, mezzi di prova, e produrre i documenti. A tal fine il giudice, se e' necessario, puo' fissare altra udienza.

[2]I documenti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art315 · fonte su Normattiva