Art. 320 c.p.c. — Trattazione della causa
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[1]Se la costituzione avviene in cancelleria a norma dell'articolo 314, il conciliatore puo' convocare le parti e, qualora si presentino, cerca di conciliarle.
[2]Se la conciliazione riesce, se ne fa processo verbale a norma dell'articolo 185 ultimo comma.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva