Art. 344 c.p.c. — Intervento in appello
Nel giudizio d'appello e' ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Nel giudizio d'appello e' ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - Risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità - Procedure esecutive basate su titoli esteri, in favore di cittadini stranieri, di condanna risarcitoria per crimini di guerra, commessi all’estero - Estinzione ex art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (come modificato dalla l. 79 del 2022) - Interpretazione costituzionalmente orientata - Contenuto.
La Sezione Terza civile - pronunciandosi sul ricorso proposto da Deutsche Bahn AG e dalle Amministrazioni statali avverso una sentenza di rigetto dell’opposizione all’esecuzione promossa, con pignoramento presso terzi, da cittadini greci in forza di sentenza di condanna del Tribunale greco di Livadia e successivo exequatur della Corte d’appello di Firenze - ha, in primo luogo, affrontato la questione preliminare della ammissibilità dell’intervento, solo in grado d’appello, dello Stato italiano volto a tutelare l’interesse all’adempimento di obblighi internazionali dell'Italia ed ha pronunciato il seguente principio di diritto: «In forza del rapporto di specialità che intercorre tra l’art. 344 c.p.c. e la regola generale dell’art. 105 c.p.c., la facoltà di intervento volontario in appello è soggetta a un’esegesi rigorosa e restrittiva che ne preclude l’estensione oltre i casi tassativamente individuati dal rinvio all’art. 404 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di ogni altro pubblico soggetto dispiegato soltanto in appello, qualora o quand’anche vòlto a far valere un interesse adesivo dipendente correlato all’adempimento di obblighi internazionali o alla prevenzione di responsabilità dello Stato. Tali finalità, pur costituendo interessi pubblicistici di rilievo, non integrano la titolarità di un diritto autonomo e incompatibile, né autorizzano l’interprete a derogare, per una pretesa ragion di Stato, al sistema delle preclusioni processuali che il legislatore, nel bilanciare i princìpi contrapposti, ha chiaramente strutturato come tendenzialmente chiuso nel giudizio di gravame»; In secondo, luogo, in merito alla questione se debbano essere dichiarate estinte, ai sensi dell’art. 43 del d.l. 36 del 2022 (come modificato dalla l. 79 del 2022) non solo le procedure esecutive avviate da coloro che hanno diritto di accesso al “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, istituito dal medesimo decreto legge, ma anche quelle promosse per la soddisfazione degli stessi crediti risarcitori in virtù di iniziativa processuale assunta da cittadini stranieri, vittime di crimini di guerra commessi all’estero e in forza di sentenza straniera (resa esecutiva in Italia), che non hanno accesso al Fondo - adottando un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma indicata (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2023), ha affermato i seguenti principi: «Nel vigente sistema delle fonti, ogni opzione interpretativa di norme di rango ordinario deve essere conforme e funzionale ai principi fondamentali proclamati nei primi dodici articoli della Costituzione, i quali costituiscono un limite invalicabile per il legislatore e un parametro obbligatorio per l’interprete. Ne consegue che il giudice ha il dovere di esperire ogni possibile interpretazione adeguatrice prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, ferma restando l’impossibilità di sacrificare il contenuto essenziale dei diritti inviolabili in assenza di un bilanciamento proporzionato che assicuri una tutela alternativa ed effettiva»; «La garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti sancita dall’art. 24 Cost. non si esaurisce nell’accesso al giudice della cognizione per ottenere un accertamento del diritto, ma comprende necessariamente la fase dell’esecuzione forzata, intesa come strumento indefettibile per rendere effettivo il provvedimento giudiziale. Pertanto, l’estinzione o la preclusione ope legis delle procedure esecutive, se non bilanciata da un rimedio alternativo e satisfattivo equivalente, si risolve in un’arbitraria obliterazione del diritto azionato e in una violazione del principio di effettività della tutela, degradando la sentenza di condanna a mera enunciazione teorica priva di utilità»; «In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, il terzo comma dell’articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, nella parte in cui dispone l’estinzione delle procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, va interpretato, per il tenore non univoco della sua formulazione letterale, in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, violati dalle condotte illecite oggetto della condanna; di conseguenza, detta disposizione non si estende alle procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al fondo ristori disciplinato dal medesimo art. 43 e, pertanto, a quelle intentate da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l’umanità compiuti all’estero».
Riguarda ancheart. 105 Codice di procedura civileart. 404 Codice di procedura civileart. 24 Costituzione
collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
La Sezione Terza civile - pronunciandosi sul ricorso proposto da Deutsche Bahn AG e dalle Amministrazioni statali avverso una sentenza di rigetto dell’opposizione all’esecuzione promossa, con pignoramento presso terzi, da cittadini greci in forza di sentenza di condanna del Tribunale greco di Livadia e successivo exequatur della Corte d’appello di Firenze - ha, in primo luogo, affrontato la questione preliminare della ammissibilità dell’intervento, solo in grado d’appello, dello Stato italiano volto a tutelare l’interesse all’adempimento di obblighi internazionali dell'Italia ed ha pronunciato il seguente principio di diritto: «In forza del rapporto di specialità che intercorre tra l’art. 344 c.p.c. e la regola generale dell’art. 105 c.p.c., la facoltà di intervento volontario in appello è soggetta a un’esegesi rigorosa e restrittiva che ne preclude l’estensione oltre i casi tassativamente individuati dal rinvio all’art. 404 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di ogni altro pubblico soggetto dispiegato soltanto in appello, qualora o quand’anche vòlto a far valere un interesse adesivo dipendente correlato all’adempimento di obblighi internazionali o alla prevenzione di responsabilità dello Stato. Tali finalità, pur costituendo interessi pubblicistici di rilievo, non integrano la titolarità di un diritto autonomo e incompatibile, né autorizzano l’interprete a derogare, per una pretesa ragion di Stato, al sistema delle preclusioni processuali che il legislatore, nel bilanciare i princìpi contrapposti, ha chiaramente strutturato come tendenzialmente chiuso nel giudizio di gravame»; In secondo, luogo, in merito alla questione se debbano essere dichiarate estinte, ai sensi dell’art. 43 del d.l. 36 del 2022 (come modificato dalla l. 79 del 2022) non solo le procedure esecutive avviate da coloro che hanno diritto di accesso al “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, istituito dal medesimo decreto legge, ma anche quelle promosse per la soddisfazione degli stessi crediti risarcitori in virtù di iniziativa processuale assunta da cittadini stranieri, vittime di crimini di guerra commessi all’estero e in forza di sentenza straniera (resa esecutiva in Italia), che non hanno accesso al Fondo - adottando un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma indicata (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2023), ha affermato i seguenti principi: «Nel vigente sistema delle fonti, ogni opzione interpretativa di norme di rango ordinario deve essere conforme e funzionale ai principi fondamentali proclamati nei primi dodici articoli della Costituzione, i quali costituiscono un limite invalicabile per il legislatore e un parametro obbligatorio per l’interprete. Ne consegue che il giudice ha il dovere di esperire ogni possibile interpretazione adeguatrice prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, ferma restando l’impossibilità di sacrificare il contenuto essenziale dei diritti inviolabili in assenza di un bilanciamento proporzionato che assicuri una tutela alternativa ed effettiva»; «La garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti sancita dall’art. 24 Cost. non si esaurisce nell’accesso al giudice della cognizione per ottenere un accertamento del diritto, ma comprende necessariamente la fase dell’esecuzione forzata, intesa come strumento indefettibile per rendere effettivo il provvedimento giudiziale. Pertanto, l’estinzione o la preclusione ope legis delle procedure esecutive, se non bilanciata da un rimedio alternativo e satisfattivo equivalente, si risolve in un’arbitraria obliterazione del diritto azionato e in una violazione del principio di effettività della tutela, degradando la sentenza di condanna a mera enunciazione teorica priva di utilità»; «In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, il terzo comma dell’articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, nella parte in cui dispone l’estinzione delle procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, va interpretato, per il tenore non univoco della sua formulazione letterale, in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, violati dalle condotte illecite oggetto della condanna; di conseguenza, detta disposizione non si estende alle procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al fondo ristori disciplinato dal medesimo art. 43 e, pertanto, a quelle intentate da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l’umanità compiuti all’estero».
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non consente alle parti [tutte], in caso di intervento di terzo principale o litisconsortile, successivo allo scadere dei termini di cui all'articolo 184, cod. proc. civ., di depositare documenti e indicare nuovi mezzi di prova rispetto…
ECLI:IT:COST:2005:215 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 185 — Intervento
1. Nel giudizio di impugnazione e' ammesso l'intervento di coloro che potrebbero fare opposizione ai sensi dell'articolo 200.…
Art. 109
Competenza 1. L'opposizione di terzo e' proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2. 2. Se e' proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all'articolo 108 …
Art. 85
… alle parti costituite. 3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite puo' proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti. 4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell'articolo 87, comma…
Art. 325 — Termini per le impugnazioni
Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza…
Art. 52
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 52 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56…
Art. 102
Legittimazione a proporre l'appello 1. Possono proporre appello le parti fra le quali e' stata pronunciata la sentenza di primo grado. 2. L'interventore puo' proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.…
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art344 · fonte su Normattiva