Art. 105 c.p.c.
Intervento volontario
[1]Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
[2]Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva