Art. 349 c.p.c.
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[1]Il presidente designa un componente del collegio per l'istruzione della causa, e fissa con decreto un'udienza per la comparizione davanti a lui.
[2]Il decreto e' comunicato alle parti dal cancelliere.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva