Art. 357 c.p.c.Reclamo contro ordinanze

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[1]Contro le ordinanze pronunciate a norma degli articoli 350 secondo comma e 351 puo' essere proposto reclamo mediante ricorso al collegio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione.

[2]Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione per la discussione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura del cancelliere.

[3]La decisione e' pronunciata con sentenza se e' respinto il reclamo contro l'ordinanza prevista nell'articolo 350 secondo comma; negli altri casi e' pronunciata con ordinanza non impugnabile.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art357 · fonte su Normattiva