Art. 357 c.p.c.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948. Leggi il testo vigente →
[1]Contro le ordinanze pronunciate a norma degli articoli 350 secondo comma e 351 puo' essere proposto reclamo mediante ricorso al collegio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione.
[2]Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione per la discussione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura del cancelliere.
[3]La decisione e' pronunciata con sentenza se e' respinto il reclamo contro l'ordinanza prevista nell'articolo 350 secondo comma; negli altri casi e' pronunciata con ordinanza non impugnabile.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva