Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito della sentenza impugnata unitamente alla relata di notifica - Rispetto dei termini ex art. 369 c.p.c. - Necessità - Deposito nei termini dell'art. 372 c.p.c. - Esclusione.
In tema di giudizio di cassazione, il mancato tempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica della stessa nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ex art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, non potendo attribuirsi alcuna efficacia sanante, rispetto a tale onere, al deposito dei documenti relativi 30 <!-- pag. 31 --> all'ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 3, comma 27, lett. h) del d.lgs. n. 149 del 2022).
Cass. civ. n. 1389/2026Sez. 1Rv. 676798-01
Riguarda ancheart. 369 Codice di procedura civileart. 372 Codice di procedura civileart. 3 d.lgs. 149/2022
Precedenti: 672552-01, 675820-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento ex art. 380-bis c.p.c. - Decreto di estinzione a seguito di mancata istanza di decisione - Successiva istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Idoneità ai fini della decisione del ricorso - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), se nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione non è avanzata l'istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazione dell'udienza, formulata ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., non è idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, all'istanza di cui al citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 33672/2025Sez. 3Rv. 677196-01
Riguarda ancheart. 391 Codice di procedura civile
Precedenti: 672226-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. - Contestazione dei presupposti processuali o sostanziali - Istanza di decisione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Estinzione del processo - Successiva istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione, il ricorrente che intenda contestare i presupposti, di carattere sostanziale o processuale, della proposta ex art. 380-bis c.p.c. deve necessariamente presentare tempestiva istanza di decisione, in mancanza della quale si perfeziona una fattispecie estintiva del giudizio, che non può essere evitata mediante la successiva proposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'art. 391, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato estinto il giudizio per regolamento di competenza in ragione della mancata presentazione dell'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo inammissibile la richiesta di decisione del regolamento, successivamente formulata mediante l'istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 33672/2025Sez. 3Rv. 677196-02
Riguarda ancheart. 391 Codice di procedura civile
Precedenti: 675088-01, 674402-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE Proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Omessa istanza di decisione - Dichiarazione di estinzione del giudizio - Statuizione sulle spese - Potere discrezionale - Spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di procedimento ex art. 380-bis c.p.c., ove la Corte dichiari l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., per rinuncia tacita conseguente all'omessa presentazione dell'istanza di decisione, ha il potere discrezionale, e non l'obbligo, di statuire sulle spese, fermo restando che le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. non rientrano tra quelle di cui è possibile liquidazione, non attenendo al procedimento di cassazione.
Cass. civ. n. 33674/2025Sez. 3Rv. 677202-01
Riguarda ancheart. 373 Codice di procedura civileart. 391 Codice di procedura civile
Precedenti: 672894-01, 675902-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Nozione di “atti e documenti della causa” - Documenti depositati ma non rinvenuti per fatto non imputabile alla parte - Inclusione - Fattispecie.
In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa" devono ricomprendersi non solo quelli materialmente rinvenuti dal giudice nel fascicolo d'ufficio, ma anche quelli che, pur ritualmente depositati dalla parte, non siano stati reperiti per fatto accidentale non imputabile alla stessa. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso per la revocazione del decreto di estinzione del giudizio di legittimità con il quale, sul presupposto della mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente era stato condannato al pagamento delle spese, essendo stata successivamente reperita la suddetta dichiarazione nel corso del giudizio di revocazione).
Cass. civ. n. 30927/2025Sez. LRv. 677020-01
Riguarda ancheart. 395 Codice di procedura civile
Precedenti: 655742-01, 667725-01, 672570-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. - Condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Presupposti - Conformità tra proposta e decisione - Declaratoria di inammissibilità del ricorso anche per altra ragione non contemplata nella proposta - Irrilevanza - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione, la conformità della decisione alla proposta di definizione - che, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., costituisce il presupposto per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., del ricorrente che abbia richiesto la decisione - sussiste anche quando la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia fondata anche su una ragione aggiuntiva (nella specie, la tardività della notifica del ricorso) rispetto a quella posta a fondamento della proposta medesima.
Cass. civ. n. 29708/2025Sez. URv. 676991-01
Riguarda ancheart. 96 Codice di procedura civile
Precedenti: 671987-01, 673504-05, 674941-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non è ricorribile per cassazione, non avendo funzione decisoria e non essendo idonea ad assumere valore di pronuncia definitiva, né rispetto ad essa la decisione del collegio rivela un'intrinseca natura impugnatoria, avendo unicamente ad oggetto la decisione sul ricorso e non la legittimità della proposta di definizione anticipata. 76 <!-- pag. 77 -->
Cass. civ. n. 25419/2025Sez. 3Rv. 676342-01
Precedenti: 670667-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Relazione di notificazione della sentenza impugnata - Deposito con l’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all'istanza di decisione ex art. 380- bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso, per essere stata depositata la relazione di notificazione con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., rilevando, altresì, l'inammissibilità della deduzione relativa alla nullità della notificazione suddetta - con conseguente operatività del termine cd. lungo per l'impugnazione -, contenuta nella suddetta istanza di decisione, trattandosi di luogo processuale inidoneo a nuove allegazioni e alle correlative produzioni documentali).
Cass. civ. n. 24199/2025Sez. 3Rv. 675820-01
Riguarda ancheart. 369 Codice di procedura civileart. 378 Codice di procedura civile
Precedenti: 672812-01, 661874-02, 661874-03
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Decreto di estinzione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Procedimento di correzione di errore materiale ex art. 391- bis c.p.c. - Applicabilità - Competenza - Collegio - Fondamento.
L'emissione del provvedimento di correzione degli errori materiali contenuti nel decreto di estinzione, adottato in esito a proposta di definizione del giudizio non opposta, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., spetta al collegio della sezione nell'ambito della quale il decreto da correggere è stato pronunciato, in virtù dell'esplicita menzione contenuta nell'art. 391-bis c.p.c., per il quale "il decreto di cui all'articolo 380-bis c.p.c." è accomunato alla sentenza e all'ordinanza ai fini della disciplina del procedimento per la correzione degli errori materiali.
Cass. civ. n. 23153/2025Sez. 1Rv. 676215-01
Riguarda ancheart. 287 Codice di procedura civileart. 391 Codice di procedura civile
Precedenti: 673383-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Inammissibilità attinente alla forma-contenuto dell'atto - Carattere strettamente processuale – Sanatoria con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c. - Ammissibilità – Esclusione.
L'inammissibilità, con la quale é sanzionata la nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorso per cassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, ha carattere strettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell'atto, e, poiché deve valutarsi al momento della proposizione dell'impugnazione, non può essere sanata successivamente con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c.
Cass. civ. n. 19811/2025Sez. 1Rv. 675237-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 366 Codice di procedura civileart. 378 Codice di procedura civile
Precedenti: 674975-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Presupposti - Differenze. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.
Dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. discende l'applicazione, senza alcuna valutazione discrezionale della Corte, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.: tuttavia, a differenza della sanzione di cui al comma 3, quella di cui al comma 4 prescinde dalla costituzione dell'intimato, in quanto, da un lato, si tratta di una sanzione prevista a favore della collettività e non della parte vittoriosa, e, dall'altro, la ratio della norma é diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata.
Cass. civ. n. 19641/2025Sez. 1Rv. 675234-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 96 Codice di procedura civile
Precedenti: 668850-01, 670894-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis. c.p.c., nel testo antecedente la modifica ex d.lgs. n. 164 del 2024 - Istanza di decisione avanzata fuori termine - Conseguenze – Estinzione del giudizio - Rimedi. 129 <!-- pag. 130 --> In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., nel testo antecedente la modifica ex d.lgs. n. 164 del 2024, se l'istanza di decisione è avanzata fuori termine, il giudizio deve essere dichiarato estinto ex art.391, comma 1, c.p.c., salva la possibilità di proporre istanza, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata, anche in ordine alla tempestività dell'istanza medesima.
Cass. civ. n. 19450/2025Sez. 2Rv. 675684-01
Riguarda ancheart. 391 Codice di procedura civile
Precedenti: 672226-01, 674883-03
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Art.380 bis c.p.c., nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 - Applicabilità - Condizioni.
Il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c., così come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022 si applica - in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. - anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023, per i quali, a tale data, non fosse stata ancora fissata l'udienza (o l'adunanza) in sezione.
Cass. civ. n. 19194/2025Sez. 1Rv. 675829-01
Riguarda ancheart. 35 d.lgs. 149/2022
Precedenti: 674883-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - Successiva rinuncia al ricorso - Ammissibilità - Art. 96, comma 4, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
In tema di giudizio di cassazione, la parte che abbia formulato rituale istanza di decisione a seguito della proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., può successivamente rinunciare al ricorso, senza poter essere condannata, in tal caso, al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.
Cass. civ. n. 18671/2025Sez. 3Rv. 675896-01
Riguarda ancheart. 390 Codice di procedura civileart. 96 Codice di procedura civile
Precedenti: 674941-01, 675088-01, 652288-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Principio di consumazione dell'impugnazione - Conseguenze - Istanza di decisione - Contenuto - Integrazione dei motivi o emenda delle carenze del ricorso - Esclusione. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi previsto dall'art. 380-bis c.p.c., nella formulazione vigente a partire dal 1° gennaio 2023, il principio di consumazione dell'impugnazione comporta che la parte, in sede di istanza di decisione, ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionali alla chiarificazione o illustrazione degli argomenti e delle ragioni addotte a sostegno dei motivi già debitamente - e non 107 <!-- pag. 108 --> inammissibilmente - enunciati nel ricorso, e non, invece, di integrare detti motivi o emendare il ricorso da eventuali carenze dei requisiti di forma e contenuto.
Cass. civ. n. 17130/2025Sez. 3Rv. 675728-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 366 Codice di procedura civile
Precedenti: 672450-01, 674402-01, 657220-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Dettagliata proposta di definizione - Mera istanza di decisione - Oneri di motivazione della Corte - Fondamento.
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, a fronte di una proposta di definizione del giudizio dettagliatamente e puntualmente motivata e di un'istanza che si riduce a chiedere la decisione del ricorso ribadendo le difese già spiegate, la Corte può limitarsi a fare proprie la motivazione e la conclusione della proposta, senza aggiungere ulteriori elementi a sostegno dell'inammissibilità del ricorso, attività che costituirebbe un inutile dispendio delle risorse giudiziarie e colliderebbe con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all'introduzione dell'art. 380-bis c.p.c.
Cass. civ. n. 15219/2025Sez. 3Rv. 675336-01
Precedenti: 670667-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Art. 380 bis c.p.c., nel testo riformato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio - Applicabilità - Ragioni.
La modifica dell'art. 380-bis c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione), in assenza di una diversa disposizione transitoria - la quale non può rintracciarsi nell'art. 7, comma 1, del d.lgs. citato o nell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabili alle sole modifiche del giudizio di primo grado -, si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali, a tale data, non fosse stata ancora fissata l'adunanza camerale o l'udienza pubblica, dovendosi preferire l'interpretazione orientata a non differenziare l'entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164 del 2024 rispetto alle corrispondenti previsioni relative al giudizio di legittimità introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, alle quali, per la loro particolare funzione correttiva e/o integrativa, le prime sono destinate a saldarsi.
Cass. civ. n. 14986/2025Sez. URv. 674883-01
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 164/2024art. 7 d.lgs. 164/2024art. 35 d.lgs. 149/2022
Precedenti: 673356-01, 670894-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Art. 380-bis c.p.c., nel testo riformato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Soppressione del requisito della nuova procura speciale - Applicabilità alle istanze di decisione formulate dopo l’entrata in vigore delle disposizioni modificative o per le quali a tale data non era scaduto il termine di proposizione - Conseguenze.
La modifica dell'art. 380-bis c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione) si applica alle sole istanze di decisione formulate dopo il 26 novembre 2024 (data di entrata in vigore delle disposizioni modificative) o per le quali a tale data non era ancora scaduto il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione, sicché, in tali casi, l'eventuale carenza della nuova procura speciale non è di ostacolo all'esame e decisione del 4 <!-- pag. 5 --> SEZIONI UNITE ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza, risultando superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, non richiederebbe tale requisito.
Cass. civ. n. 14986/2025Sez. URv. 674883-02
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 164/2024
Precedenti: 673356-01, 612327-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c.
(nel testo antecedente alla modifica ex d.lgs. 164 del 2024) - Istanza di decisione priva di procura speciale successiva alla proposta - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi cui si applica la formulazione dell'art. 380-bis c.p.c. antecedente alla modifica ex d.lgs. 164 del 2024, se l'istanza di decisione risulta priva di procura speciale successiva alla proposta, il giudizio dev'essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c. - con possibilità di proporre istanza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata - per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) e non va applicato il disposto dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 380-bis c.p.c., non potendosi ritenere che la causa sia stata definita "in conformità alla proposta", atteso che l'esito del giudizio prescinde dalle ragioni di questa.
Cass. civ. n. 14986/2025Sez. URv. 674883-03
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 164/2024art. 391 Codice di procedura civileart. 96 Codice di procedura civile
Precedenti: 673748-02, 673074-01, 672536-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Formulazione della proposta - Atto dovuto - Esclusione - Valutazione discrezionale - Mancato esercizio - Errore revocatorio - Esclusione. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.
In tema di procedimento per la decisione accelerata del giudizio di legittimità ex art. 380-bis c.p.c., anche in presenza dei presupposti ivi previsti, la formulazione della proposta definitoria 247 <!-- pag. 248 --> non è atto dovuto, ma è lasciata alla valutazione discrezionale della Corte e il mancato esercizio di tale facoltà non integra un errore percettivo rilevante ai fini della revocazione.
Cass. civ. n. 14709/2025Sez. 3Rv. 674989-04
Riguarda ancheart. 391 Codice di procedura civileart. 395 Codice di procedura civile
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).