Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE Decisione nel merito in base alla ragione più liquida - Omesso esame della questione di rito - Violazione dell’ordine delle questioni - Parte soccombente nel merito - Interesse all’impugnazione - Esclusione - Fondamento.
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione con cui la parte rimasta soccombente nel merito si dolga dell'erronea applicazione del principio della ragione più liquida, 125 <!-- pag. 126 --> a seguito della scelta del giudice di esaminare, fra le questioni prospettate dalla controparte, prima quella di merito (così assorbendo quella di rito), non potendo considerarsi il ricorrente soccombente rispetto all'alterazione dell'ordine logico delle questioni.
Cass. civ. n. 33896/2025Sez. 3Rv. 677263-01
Precedenti: 669926-01, 656177-02, 675787-01, 630490-01
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d’ufficio - Impugnazione sul punto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Giudicato interno sulla questione - Sussistenza - Fondamento - Eccezioni - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.
In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare 142 <!-- pag. 143 --> espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura fondante del difetto di potestas iudicandi conseguente all'omessa tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, così confermando la sentenza di appello che, pur in assenza di proposizione di appello incidentale sul punto, aveva rilevato il vizio e dichiarato l'estinzione del processo).
Cass. civ. n. 31547/2025Sez. LRv. 677191-01
Riguarda ancheart. 161 Codice di procedura civileart. 279 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civileart. 307 Codice di procedura civilee altri 1
Precedenti: 660293-01, 670083-01, 675787-01, 660855-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Rigetto della domanda nel merito - Conseguente rigetto implicito dell'eccezione di prescrizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Delibazione dell'eccezione - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE In genere.
Il rigetto della domanda nel merito non implica implicito rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, la quale resta, invece, assorbita, poiché l'accertamento della prescrizione presuppone logicamente l'esistenza del diritto, con la conseguenza che, non formandosi il giudicato interno, la questione può essere delibata dal giudice d'appello a seguito di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, per avere esaminato l'eccezione di prescrizione dei diritti discendenti da un contratto di assicurazione della responsabilità civile in assenza di impugnazione incidentale della compagnia, vittoriosa in primo grado in ragione della ritenuta inoperatività della polizza).
Cass. civ. n. 26999/2025Sez. 3Rv. 676663-01
Riguarda ancheart. 2938 Codice civileart. 2952 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 345 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civile
Precedenti: 644305-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE Decisione ex art. 281- sexies c.p.c. - Predisposizione anticipata di una bozza da parte del giudice - Nullità - Esclusione - Fondamento.
La predisposizione da parte del giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., di una bozza di decisione, non ne determina la nullità, né è lesiva del diritto di difesa delle parti, trattandosi di un'attività prodromica alla decisione, destinata ad integrare una ipotesi di soluzione, suscettibile di conferma o modifica all'esito della discussione delle parti.
Cass. civ. n. 26681/2025Sez. 3Rv. 676569-01
Riguarda ancheart. 281 Codice di procedura civile
Precedenti: 648322-01
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) Nullità della sentenza - Regime - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deduzione mediante impugnazione - Necessità - Fattispecie.
Il vizio di costituzione del giudice, derivante dalla violazione dell'art. 276 c.p.c. in relazione alla previsione speciale di collegialità dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ratione temporis applicabile, determina una nullità insanabile, che, in forza del rinvio dell'art. 158 c.p.c. all'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole proprie del ricorso in cassazione. (Principio applicato in un caso in cui il vizio di costituzione del giudice non era stato censurato né con il ricorso principale, né con quello incidentale, ma con la memoria ex art. 378 c.p.c.).
Cass. civ. n. 24267/2025Sez. 2Rv. 676235-01
Riguarda ancheart. 158 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civileart. 378 Codice di procedura civileart. 14 d.lgs. 150/2011
Precedenti: 627482-01
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d’ufficio - Impugnazione sul punto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Giudicato interno sulla questione - Sussistenza - Fondamento - Eccezioni. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.
In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, 32 <!-- pag. 33 --> indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.
Cass. civ. n. 24172/2025Sez. URv. 675787-01
Riguarda ancheart. 161 Codice di procedura civileart. 279 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 660906-01, 657592-02
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO Udienza di precisazione delle conclusioni - Svolgimento ex art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 - Sostituzione del giudice relatore dopo il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, ma prima della celebrazione dell'udienza cartolarizzata - Rispetto del principio di immutabilità del giudice d'appello - Sussistenza.
Il principio di immutabilità del giudice d'appello ex art. 352 c.p.c., secondo cui il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali si è svolta l'ultima attività processuale (discussione o precisazione delle conclusioni), non è violato in caso di udienza di precisazione delle conclusioni tenuta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla l. n. 77 del 2020, con sostituzione del giudice relatore disposta dopo la scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive di tale udienza e prima della sua celebrazione "cartolarizzata" con assegnazione della causa in decisione.
Cass. civ. n. 20523/2025Sez. 3Rv. 675731-01
Riguarda ancheart. 352 Codice di procedura civileart. 221 Decreto Rilancio
Precedenti: 658777-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Presidente del collegio - Rifiuto di sottoscrizione della sentenza - Adempimento compiuto in sua vece dal giudice anziano - Nullità o inesistenza della sentenza - Esclusione - Indicazione della specifica causa dell'impedimento - Necessità - Esclusione.
In tema di sottoscrizione della sentenza, se il presidente del collegio che l'ha emessa viene successivamente a cessare dal servizio o rifiuta, per qualsiasi motivo, di porre in essere gli adempimenti di sua competenza in ragione delle funzioni esercitate, non è nulla né inesistente la sentenza in cui i suddetti incombenti siano stati svolti dal componente anziano del collegio giudicante, con l'annotazione di avere sottoscritto in vece del presidente "impedito", senza che sia necessario indicare la specifica causa dell'impedimento.
Cass. civ. n. 17690/2025Sez. LRv. 675614-01
Riguarda ancheart. 132 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civileart. 158 Codice di procedura civile
Precedenti: 654961-01, 621432-01
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Cessazione della materia del contendere - Statuizione sulle spese - Soccombenza virtuale - Valutazione sulla fondatezza della domanda - Giudizio di prognosi al momento del ricorso monitorio - Vicende successive - Irrilevanza - Fattispecie. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive (nella specie, il venir meno del titolo giudiziale non definitivo posto alla base del ricorso monitorio).
Cass. civ. n. 15230/2025Sez. 3Rv. 674857-01
Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civileart. 650 Codice di procedura civile
Precedenti: 669926-01
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Cessazione della materia del contendere - Questione di inammissibilità - Assorbimento - Esclusione - Necessità di seguire l’ordine delle questioni ex art. 276 c.p.c. - Ragioni.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione concernente l'inammissibilità del giudizio ex art. 645 c.p.c. non è assorbita dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, perché il giudice - ai fini della decisione della controversia - è tenuto a seguire l'ordine previsto dall'art. 276, comma 2, c.p.c. e, dunque, a valutare in via preventiva e dirimente l'eccezione di inammissibilità, posto che il venir meno dell'oggetto della pretesa è logicamente successivo alla verifica della rituale pendenza della controversia. 74 <!-- pag. 75 -->
Cass. civ. n. 15230/2025Sez. 3Rv. 674857-02
Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civile
Precedenti: 672049-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).