Art. 380-ter c.p.c. — Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza
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[1]Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell'articolo 380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
[2]Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.
[3]Non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380-bis.
Testo vigente dal 2 marzo 2006 al 30 ottobre 2016 · versione 123 su Normattiva