Art. 390 c.p.c. — Rinuncia
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[1]La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione alla udienza, o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375.
[2]La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e' munito di mandato speciale a tale effetto.
[3]L'atto di rinuncia e' notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 agosto 2013 · versione 0 su Normattiva