Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello e avverso quella che decide l’impugnazione per revocazione di sentenza presupposta - Contemporanea pendenza - Sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Riunione - Esclusione - Fondamento - Passaggio in giudicato della sentenza sulla revocazione - Conseguenze.
I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro una sentenza d'appello (nella specie, resa in sede di opposizione all'esecuzione) e contro quella che decide sulla revocazione di una sentenza presupposta (nella specie, quella costituente il titolo esecutivo), qualora siano contemporaneamente pendenti, non possono essere riuniti in applicazione, neppure analogica, dell'art. 335 c.p.c., né sospesi dal giudice della revocazione ex art. 398, comma 4, c.p.c., avendo ad oggetto provvedimenti diversi, salva la valutazione dell'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c. in caso di passaggio in giudicato della pronuncia sulla revocazione.
Cass. civ. n. 1490/2026Sez. 3Rv. 677673-01
Riguarda ancheart. 335 Codice di procedura civileart. 336 Codice di procedura civile
Precedenti: 671721-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Art. 395, n. 3 c.p.c. - Preesistenza del documento alla decisione impugnata - Necessità - Documento formatosi successivamente - Idoneità - Esclusione.
In tema di revocazione, poiché i casi previsti dalla legge sono specifici e tassativi, non potendo l'interprete integrarli in via analogica, l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. riguarda soltanto i documenti preesistenti e successivamente rinvenuti, non anche quelli formatisi dopo la sentenza da revocare.
Cass. civ. n. 477/2026Sez. 1Rv. 677349-01
Riguarda ancheart. 395 Codice di procedura civileart. 396 Codice di procedura civile
Precedenti: 643102-01, 637376-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Sentenza di cassazione - Ricorso per la correzione di errore materiale - Procura al difensore nominato per il giudizio definito con la sentenza da correggere - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto unicamente ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice già espressa in 64 <!-- pag. 65 --> sentenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, da un lato in quanto non finalizzato a ottenere la correzione di un errore materiale, e dall'altro perché - ove riqualificato come ricorso per revocazione - privo di procura speciale).
Cass. civ. n. 25284/2025Sez. 3Rv. 676337-01
Riguarda ancheart. 365 Codice di procedura civileart. 391 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civileart. 287 Codice di procedura civile
Precedenti: 633895-01, 654940-01, 672744-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE Impugnazione della sentenza d'appello per revocazione e successivamente per cassazione - Provvedimento di sospensione del termine per il ricorso per cassazione ex art. 398, comma 4, c.p.c. - Successiva revoca - Efficacia ex tunc - Esclusione - Conseguenze sulla tempestività del ricorso per cassazione.
In caso di impugnazione di una sentenza di appello per revocazione e poi per cassazione, la revoca del provvedimento con cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il termine per ricorrere per cassazione, non ha efficacia ex tunc, sicché, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, occorre scomputare 74 <!-- pag. 75 --> dal termine breve ex art. 325 c.p.c. - decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione - il numero dei giorni trascorsi tra il provvedimento sospensivo e la sua revoca.
Cass. civ. n. 25399/2025Sez. 3Rv. 676346-01
Riguarda ancheart. 395 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civileart. 325 Codice di procedura civile
Precedenti: 638922-01, 671264-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).