Art. 448 c.p.c. — Rimessione al collegio
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[1]Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa l'udienza di cui all'articolo 190 entro i venti giorni successivi.
[2]Nei processi riguardanti controversie di cottimo, il termine e' ridotto a meta' e la sentenza deve essere pubblicata all'udienza di discussione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva