Art. 459 c.p.c. — Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
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[1]Si osservano le disposizioni del presente capo nei processi relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali, agli infortuni sul lavoro industriale e agricolo, alle malattie professionali, agli assegni familiari e ad ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie inerenti ai rapporti indicati nell'articolo 429.
[2]Si osservano le norme del capo secondo di questo titolo per le controversie tra lavoratori e datori di lavoro relative all'inosservanza da parte di questi ultimi degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti collettivi di lavoro o norme equiparate.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva