Art. 462 c.p.c.Patrocinio

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Le parti che chiedono le prestazioni possono stare in giudizio personalmente, oppure con il ministero di un procuratore legale scelto in appositi albi, e possono valersi dell'assistenza di avvocati scelti negli stessi albi.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art462 · fonte su Normattiva